Comitati e associazioni fanno ricorso al TAR contro la sopraelevazione della discarica

Comitati e associazioni fanno ricorso al TAR contro la sopraelevazione della discarica

Riceviamo e pubblichiamo

WWF Italia, Panda Imola, Legambiente ImolaMedicina e alcuni privati cittadini hanno depositato presso il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna ricorso per l’annullamento della delibera di giunta regionale del 21 dicembre 2016 in riferimento al provvedimento di VIA del progetto di recupero volumetrico in sopraelevazione del terzo lotto della Discarica Tre Monti in Comune di Imola.

Un ricorso composto da oltre 40 pagine che evidenziano innumerevoli criticità di carattere metodologico e di carenze sostanziali su aspetti fondamentali della procedura.

Nove motivazioni di diritto, in estrema e non esaustiva sintesi:

  • Violazione per mancata applicazione dell’Art. 14 quater della L. 241/1990. MANIFESTA ILLEGGITTIMITA’ dei provvedimenti adottati in sede di conferenza dei servizi senza attivare la procedura di rinvio al consiglio dei ministri
  • Eccesso di potere per perplessità manifesta, contradditorietà e travisamento dei fatti, difetto di motivazione in relazione al parere del MI.B.A.C.T. – violazione per falsa applicazione dell’Art. 14.TER, comma 7, L 241/1990. Non un rigo delle complessive 621 pagine della delibera regionale impugnata e dei suoi allegati è stato speso per superare le motivazioni su cui il Mi.B.A.C.T. ha fondato il proprio parere negativo.
  • Violazione degli artt. 5, 22 e dell’Allegato VII del D.LGS. 152/2006 – Eccesso di potere per carenza di istruttoria in relazione alla sottrazione del progetto alla valutazione complessiva degli impatti ambientali  con artificioso frazionamento dell’intervento unitario. Il tutto nel palese (illegittimo) tentativo di ovviare alla bocciatura del progetto complessivo di ampliamento della discarica conseguente al parere paesaggistico.
  • Violazione dell’Art. 24 comma 9 bis, D.Lgs 152/2006 e dell’Art. 15-bis L.R. 9/1999 in relazione all’omesso riavvio della procedura partecipativa a seguito del frazionamento progettuale. Depositi reiterati del proponente, modifiche sostanziali e procedura partecipativa assente.
  • Eccesso di potere per plurima violazione del procedimento – violazione degli artt. 13 e 15-bis della L.R. 9/1999 – Ulteriore violazione dell’Art. 24, comma 9 bis, D.Lgs. 152/2006. Depositi del proponente di assoluta sostanzialità (esempio Valutazione modellistica della diffusione in atmosfera delle polveri) senza procedere alla procedura di trasparenza e comunicazione.
  • Violazione dell’Art.5 e dell’Allegato G del D.P.R. 357/1997 Violazione dei contenuti minimi prescritti dalla D.G.R. Emilia Romagna 1191/2007 – Eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione ed illogicità manifesta in relazione alla V.inc.A. Totale sottovalutazione degli ambienti protetti nelle vicinanze del sito e superficialità di valutazione dei calanchi pliocenici e della Vena del Gesso.
  • Violazione dell’Art. 21 ed allegato VII al D.LGS. 152/2006 – Eccesso di potere per carenza di istruttoria ed illogicità manifesta in relazione all’omessa valutazione delle possibili alternative ed all’”opzione zero”.
  • Violazione dell’Art. 4 e dell’allegato VII del D.LGS 152/2006 – Eccesso di potere per carenza di istruttoria ed illogicità manifesta in relazione all’impatto del progetto sulla salute pubblica. Assenza di una Valutazione di Impatto Sanitario predittiva e una minima azione di monitoraggio caso-controllo ambientale con correlazioni sanitarie. Sicurezze della Regione Emilia Romagna sul tema salute senza potenza statistica e studi adeguati.
  • Eccesso di potere per carenza istruttoria ed illogicità manifesta in relazione all’omessa considerazione della situazione di contaminazione dell’area a seguito del cedimento del sistema profondo di captazione del percolato. Omessa considerazione della fondamentale problematica ambientale costituita dalla significativa situazione di contaminazione del sito, a seguito del rilascio di percolato dalle vasche di stoccaggio della discarica con superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque accertata da ARPAE ad ottobre 2015.

 

Quanto sopra solo elencato trova piena spiegazione e motivazione nel ricorso (che forniamo in formato elettronico) e quindi sulla base di quanto descritto si chiede l’annullamento e la declaratoria di nullità di tutti gli atti impugnati e il risarcimento dei danni cagionati e cagionandi ai ricorrenti dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati.

 

Imola, 13 marzo 2017

I ricorrenti

WWF Italia

Panda Imola

Legambiente ImolaMedicina

 

Comitato Vediamoci Chiaro

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